Politica

Bollette pazze, manuale di sopravvivenza

Il punto di vista del legale, ex assessore e presidente del Consiglio, sui casi più estremi in bilico tra le pretese di pagamento comunali e i diritti del cittadino 

TEANO (Carlo Cosma Barra) – Quanta confusione sulle bollette idriche del Comune di Teano. Cifre a volte astronomiche, conteggi non si sa bene come eseguiti, servizi mai erogati ed imputati al pagamento. Questi sono solo alcuni dei problemi che stanno accompagnando i cittadini di Teano che ogni giorno stanno prendendo letteralmente d’assalto la Casa Comunale per chiedere chiarimenti a chi preposto. Cerchiamo, laddove possibile, di fare chiarezza a riguardo.

Notifiche o avvisi? Saper distinguere

Ebbene, innanzitutto, corre l’obbligo di operare una netta distinzione tra le cartelle di pagamentonotificate” ai cittadini per esigere il pagamento delle utenze idriche relative, ad esempio, alle annualità 2015 e 2016 ed invece gli avvisi di pagamento “recapitati” relativamente al servizio idrico anno 2020. La differenza non è semplicemente di maniera, ma di sostanza. Tralasciando il sistema di trasmissione dell’atto, mentre le prime (le cartelle di pagamento acqua 2015) costituiscono “un atto preliminare ad una eventuale esecuzione (pignoramento, fermo amministrativo ecc.), gli avvisi di pagamento costituiscono una mera richiesta, rivolta ai contribuenti, di pagare, a scadenze prefissate, determinate somme per un servizio reso. Tale differenza è fondamentale perché? Perché le seconde non costituiscono atti esecutivi e dunque, a che ne dica o ne prospetti chicchessia, non vi è alcuna esecutività da sospendere.

I casi di prescrizione

Fatta questa precisazione guardiamo più nel dettaglio le fattispecie di interesse. Per le cartelle di pagamento, ad esempio le annualità 2015 e 2016, si può tranquillamente, salvo atti interruttivi da parte dell’Ente, parlare, almeno dal punto di vista astratto di prescrizione del diritto. Ma cosa vuol dire che le fatture del servizio idrico sono prescritte? Ebbene, in parole povere, significa che per tali somme il Comune ha “perso” il diritto di esigerle dai contribuenti. La prescrizione, tuttavia, non opera in maniera automatica ma necessita di essere opposta al richiedente attraverso una contestazione formale. Per le annualità a partire dal 2 gennaio 2020 lo scenario diviene, soprattutto per gli Enti Locali, più complicato. Più complicato perché con la legge di bilancio del 2018 – L. 205/2017 modificata dalla legge di bilancio anno 2020 – la prescrizione delle utenze domestiche ha subito ad opera del legislatore nazionale una robusta revisione. In particolare, per il caso di nostro interesse, ovvero per il corrispettivo idrico (servizio acqua), a partire dal 2020, la prescrizione è stata ridotta da cinque anni a due. Naturalmente il nuovo sistema necessita di essere armonizzato con le altre norme che nel corso di questi anni si sono aggiunte.  

Cosa dice l’Arera, l’autorità di regolazione per energia e ambiente

Sempre dal punto di vista normativo è opportuno segnalare la Deliberazione Arera del 2019, modificata dal provvedimento Arera del 2021, che impone: “Nel caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali risulti maturata la prescrizione, il gestore è tenuto a dare adeguata evidenza della presenza in fattura di tali importi, differenziandoli dagli importi relativi a consumi risalenti a meno di due anni”. La delibera richiamata è importante perché impone al Gestore del servizio, dunque al Comune, l’obbligo di evidenziare eventuali partite prescritte.

In caso di mancata lettura effettiva

Altra circostanza che lascia perplessi, sempre con riferimento agli avvisi di pagamento del 2020, è il sistema di misurazione e consequenziale conteggio della quantità del bene al fine dell’emissione della fattura. Più semplicemente, infatti, non è dato comprendere se le fatture in questione siano state emesse dall’Ufficio Comunale sulla base di quantitativo “a consumo” che prevede la fatturazione sull’effettivo consumo idrico, ovvero con il metodo “a forfeit” che presupporrebbe l’emissione di fattura indipendentemente dall’effettivo consumo dell’acqua. In vero la preferenza di un sistema di conteggio a forfait costituirebbe il più classico degli autogoal. Sul punto, infatti, a più riprese la Corte di Cassazione, con un orientamento ormai costante, si è espressa chiarendo che l’importo del canone da corrispondere deve essere quantificato previa misurazione a contatore censurando la prassi con cui veniva addebitato un importo forfettario a prescindere dal consumo effettivamente conseguito.

Le responsabilità del potere amministrativo

Come risolvere il problema? Sicuramente con una presa di posizione politica tout court, lontana da isterismi ed inutili atti di protagonismo, gioverebbe, ricordando che non si è più nel perimetro dell’indirizzo politico e che pertanto a nulla servirebbero gli strumenti messi a disposizione dal Regolamento del Consiglio comunale posto che il problema ricade più semplicemente nel campo del potere amministrativo propriamente detto. Staremo a vedere come evolverà la vicenda, sperando che i diritti dei consumatori non vengano sacrificati sull’altare dell’incompetenza amministrativa.