Sentenza Consiglio di Stato sito rifiuti “I Palmieri” Campania Energia responsabile, ma il Comune non eseguì la bonifica in danno dopo la Sentenza del Tar Campania del 2024 immediatamente esecutiva
La cronistoria di una “omissione” che la diffusissima notizia della prossima bonifica (con soldi pubblici) del sito oggetto del rogo tossico, non potrà sminuire
TEANO / CRONACA GIUDIZIARIA (da Redazione Teano) – Questione Campania Energia, deposito di rifiuti urbani e infiammabili (che hanno dato vita al devastante rogo tossico del 16 agosto 2025) e… Comune di Teano. È appena stata pubblicata la sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha definitivamente respinto il ricorso di Campania Energia Srl, confermando la piena legittimità dell’ordinanza comunale. Una sentenza ora, obiettivamente, inutile per Teano, che però farebbe emergere anche gravi responsabilità (sempre rispetto all’Ente sidicino) che non eseguì la bonifica del deposito di rifiuti quando era possibile farlo: prima del rogo tossico nell’estate del 2025.
Da palazzo San Francesco si parla tramite atti ufficiali di “solleciti ad eseguire” dal Comune, proprio sotto l’amministrazione Scoglio, la domanda è: con quali risultati? Potevano mai essere – i solleciti – gli strumenti giusti? Oppure occorrevano le maniere dure previste in questi casi, il pugno di ferro. Dopo la Sentenza del Tar Campania del 2024 non dovevano affatto partire “solleciti” (come invece si ammette sia accaduto e si può leggere nell’ultima Delibera di Giunta N. 88 DEL 02-07-2026). Altro che solleciti, è opinione diffusa anche tra i più esperti in materia che che occorreva invece riattivare l’ordinanza e darvi esecuzione!
Non è affatto escluso che possano scattare, in conseguenza a ciò, dei provvedimenti legali nei confronti dei presunti responsabili di questa che potremmo definire, per semplificazione, un atteggiamento “omissivo”, o, comunque, troppo prudente del Comune di Teano e tutta la filiera di responsabili e responsabilità a tutti i livelli, non escluso il sindaco. L’ordinanza sindacale del 2020, infatti, fissava un termine di soli 90 giorni per la rimozione dei rifiuti. Ma ecco che prima dello scadere dei 90 giorni Campania Energia ricorre al Tar Campania che, tuttavia, con la Sentenza n. 851 del 2024 respinge il ricorso. E qui sorge spontanea la domanda: l’Amministrazione avrebbe avuta la possibilità di mettere subito in esecuzione l’Ordinanza? A nostro avviso: certo che si! Con strumenti finanziari alternativi che non incidevano sul Bilancio dell’Ente, accollando ogni onere all’Azienda e i suoi proprietari. Anche perchè non si sarebbe tratto di mettere in ballo milioni di euro (quelli che servono invece per le bonifiche dei siti di Teano e Ailano, per esempio), ma di una cifra molto abbordabile per il trasferimento delle balle di plastica nei siti di smaltimento.
La Storia
Tutto ha inizio nel 2020 quando il Comune di Teano, guidato dall’allora sindaco Alfredo D’Andrea, aveva emanato l’ordinanza n. 84 ingiungendo alla società Campania Energia Srl l’immediata rimozione e lo smaltimento di circa 3mila metri cubi di rifiuti speciali. L’azienda gestiva un impianto di trattamento sulla particella terreno 5004, in località “I Palmieri”. Ebbene, la società Campania Energia impugnò il provvedimento, sostenendo di non avere più la disponibilità materiale del sito a causa di un pignoramento giudiziario e scaricando la responsabilità sul custode o sul nuovo proprietario.
La lettura della sentenza fa emergere dolenti note per Teano
Il Consiglio di Stato proprio in questi giorni (pubblicazione sentenza 22/06/2026 sulla quale stiamo ragionando) ha definitivamente respinto il ricorso della Campania Energia Srl, confermando la piena legittimità dell’ordinanza comunale. Però, proprio la lettura della sentenza fa emergere la nota più dolente per Teano e l’Alto Casertano: la prolungata inerzia dell’Amministrazione comunale. Il Comune si è infatti limitato a resistere passivamente in giudizio, senza mai dare esecuzione coattiva (anche detta “esecuzione in danno”) al proprio provvedimento, dopo la Sentenza del Tar (Tribunale amministrativo regionale) Campania.
I giudici della Quarta Sezione hanno evidenziato come i rifiuti siano rimasti sul sito per un “rilevantissimo lasso temporale” (dal momento dello spossessamento della società, avvenuto tra il 2016 e il 2019, fino ad oggi). Già a inizio 2019, i verbali del Noe dei Carabinieri e dell’Arpac avevano accertato il pericolo: 3.303 tonnellate di rifiuti infiammabili stipati senza presidi antincendio. Nello stesso anno, la sentenza del Tar Campania n. 5440/2019 (poi confermata in appello nel 2020) aveva sancito che l’attività della Campania Energia era abusiva e “giuridicamente inesistente” per la totale mancanza di titoli edilizi e ambientali.
Attenzione alle DATE 2020/2024 e ai 90 gg.
A fronte di questo scenario, l’ordinanza sindacale del 2020 fissava un termine di 90 giorni per la rimozione dei rifiuti, un tempo giudicato persino incongruo e impossibile dalla società vista la chiusura dei cancelli. L’articolo 192, comma 3, del Codice dell’Ambiente stabilisce – infatti – che, decorso inutilmente il termine assegnato, il Sindaco deve procedere d’ufficio alla bonifica in danno dei soggetti obbligati, anticipando le somme per poi rivalersi su di essi. Ma prima della scadenza del termine, Campania Energia impugnava l’Ordinanza chiedendone la sospensione dell’efficacia. All’epoca, dunque, l’Amministrazione non avrebbe potuto far eseguire l’Ordinanza. Tuttavia, con la Sentenza del 2 febbraio 2024, n. 851, il Tar respingeva il ricorso, ritenendo legittima l’Ordinanza impugnata e affermando la piena responsabilità della Società Campania Energia quale soggetto produttore e detentore dei rifiuti.
Ora, com’è noto, le Sentenze del Tar sono immediatamente esecutive. L’Amministrazione, dunque, aveva la possibilità di metterla subito in esecuzione e, invece, stando alla ricostruzione degli atti, non lo ha fatto, scegliendo di attendere l’esito del successivo grado di giudizio […] piuttosto che anticipare le ingenti somme necessarie per ripulire l’area.
Il disastro a “I Palmieri”
Mentre l’inerzia faceva il suo corso, la realtà ha presentato il conto più salato. Il pomeriggio di sabato 16 agosto 2025, un devastante rogo tossico è divampato proprio all’interno del sito di stoccaggio della Campania Energia. L’incendio ha bruciato circa 40mila metri cubi di rifiuti speciali, sprigionando per giorni una nube di fumi tossici e diossina che ha devastato l’ambiente e la salute degli abitanti di mezza provincia di Caserta.
La catena di responsabilità, nella ricostruzione processuale

L’obbligo della tutela pubblica. Il Comune di Teano era a conoscenza del potenziale pericolo sin dal 2019 grazie ai rilievi di Arpac e Noe. La scelta (che invece i politici locali di maggioranza donno come obbligata) di non attivare l’esecuzione in danno, dopo la Sentenza immediatamente esecutiva favorevole al Comune n. 851 del 2024, potrebbe rappresentare a nostra avviso (e non solo), il segno di una perdurante sottovalutazione del pericolo (o assenza di percezione del pericolo) per l’Ambiente e le popolazioni residenti nel circondario della bomba ecologica rappresentata dal grande deposito di rifiuti andato in fiamme successivamente.
L’incomprensibile attesa della Sentenza del Consiglio di Stato, che oggi commentiamo, ci fa propendere per la tesi della confusione dei tempi della giustizia amministrativa con i tempi della sicurezza del territorio. Attendere la sentenza del 2026 ha obiettivamente svuotato di efficacia l’ordinanza sindacale.
Ma se il Comune avesse esercitato il proprio potere-dovere sostitutivo di bonifica d’ufficio dopo la Sentenza del TAR del 2024, la montagna di rifiuti speciali in località “palmieri” avrebbe potuto avere forse un destino diverso da quello che in effetti ha avuto. È questo solo un altro degli enigmi che in questo luglio di fuoco ci sta trasformando il cranio in un nido di vespe. Ci consola il fatto che sicuramente non siamo i soli a stare con questi pensieri per la testa.







